TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24483/2026

deposito 05/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24483CIV

Imposta di registro e indiretteAgevolazioni e crediti d'imposta

Principio di diritto

In tema di agevolazioni fiscali per il recupero edilizio, l'art. 5 della legge n. 168 del 1982, nel prevedere l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa agli atti di trasferimento di immobili nell'ambito dei piani di recupero di cui all'art. 27 della legge n. 457 del 1978, ha natura eccezionale e va interpretato restrittivamente, sicché il beneficio presuppone la persistente ed effettiva vigenza del piano di recupero al momento del trasferimento immobiliare, non potendo una delibera consiliare adottata ai sensi dell'art. 34 della legge n. 457 del 1978 - che si limita ad attribuire al piano particolareggiato già approvato il valore di piano di recupero - far decorrere ex novo il termine decennale di efficacia dello strumento urbanistico né, conseguentemente, prolungare surrettiziamente l'applicabilità dell'agevolazione fiscale oltre la scadenza del piano originario.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.