Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24448/2026
Imposta di registro e indiretteRiscossione
Principio di diritto
In tema di imposta di registro relativa ad atti giudiziari, la liquidazione dell'imposta non avviene mediante il controllo automatizzato di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, riguardante le imposte sui redditi calcolate sui dati forniti dal contribuente, bensì mediante lo specifico avviso di liquidazione previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 131/1986, che l'ufficio deve notificare al soggetto obbligato nel termine di decadenza quinquennale ex art. 76 del medesimo d.P.R.; ne consegue che la cartella di pagamento, in tal caso, costituisce mezzo per l'esplicazione del procedimento liquidatorio dell'imposta e non mero strumento di esazione, sicché l'omessa notificazione del prodromico avviso di liquidazione nel termine di decadenza determina la nullità della cartella esattoriale per invalidità derivata, essendo tale vizio rilevabile mediante l'impugnazione di uno qualsiasi degli atti della sequenza procedimentale.