TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24448/2026

deposito 04/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24448CIV

Imposta di registro e indiretteRiscossione

Principio di diritto

In tema di imposta di registro relativa ad atti giudiziari, la liquidazione dell'imposta non avviene mediante il controllo automatizzato di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, riguardante le imposte sui redditi calcolate sui dati forniti dal contribuente, bensì mediante lo specifico avviso di liquidazione previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 131/1986, che l'ufficio deve notificare al soggetto obbligato nel termine di decadenza quinquennale ex art. 76 del medesimo d.P.R.; ne consegue che la cartella di pagamento, in tal caso, costituisce mezzo per l'esplicazione del procedimento liquidatorio dell'imposta e non mero strumento di esazione, sicché l'omessa notificazione del prodromico avviso di liquidazione nel termine di decadenza determina la nullità della cartella esattoriale per invalidità derivata, essendo tale vizio rilevabile mediante l'impugnazione di uno qualsiasi degli atti della sequenza procedimentale.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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