TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24447/2026

deposito 04/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24447CIV

Imposta di registro e indiretteRiscossione

Principio di diritto

In tema di riscossione dell'imposta di registro, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, denunciando la violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 131/1986 per omessa notifica dell'avviso di liquidazione presupposto alla cartella di pagamento, muova dall'erroneo presupposto che i giudici di merito abbiano accertato tale omessa notifica, quando invece la sentenza impugnata ha affermato che il contribuente non aveva mai contestato la rituale notifica dell'atto presupposto, formandosi così il giudicato interno su tale accertamento fattuale, con conseguente insussistenza sia dell'omessa pronuncia sia della dedotta violazione di legge.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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