TributarIA

Corte di Cassazione
Sentenza n. 24175/2026

deposito 28/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24175CIV

IRAPRimborsi

Principio di diritto

In tema di rimborso IRAP, qualora gli acconti siano stati determinati secondo il cd. metodo storico (ovvero sulla base del quantum versato per l'anno precedente, ex art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435 del 2001), il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 per l'esercizio del diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza versata - in relazione alla deducibilità delle svalutazioni dei crediti operate negli esercizi precedenti al 2005 ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 446 del 1997 (cd. noni pregressi) - decorre dal momento del versamento del saldo, ovvero, in caso di mancato versamento del saldo, dal giorno in cui quest'ultimo avrebbe dovuto essere eseguito, poiché solo in tale momento si realizza il versamento indebito, non potendo il calcolo degli acconti, determinati per relationem all'imposta dell'anno precedente, tener conto delle quote di deduzione pregresse senza violare il dato normativo.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.