TributarIA

Corte di Cassazione
Sentenza n. 24174/2026

deposito 28/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24174CIV

IRAPRimborsi

Principio di diritto

In tema di rimborso IRAP relativo alla deducibilità delle svalutazioni dei crediti operate negli esercizi precedenti al 2005 (cd. noni pregressi, ex art. 6, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 446 del 1997), qualora gli acconti siano stati determinati secondo il cd. metodo storico (ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435 del 2001), il termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 per l'esercizio del diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza versata decorre dal momento del versamento del saldo, ovvero, in caso di mancato versamento del saldo, dal giorno in cui quest'ultimo avrebbe dovuto essere eseguito, e non dalla data dei versamenti in acconto, poiché solo al momento del saldo si realizza il versamento indebito da parte del contribuente. Nella nozione di 'versamento' dell'acconto IRAP di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 446 del 1997 deve intendersi ricompreso esclusivamente il pagamento materiale di somme di denaro, e non anche la compensazione del relativo debito con un credito d'imposta vantato dal contribuente, sicché, in assenza di versamenti in acconto per essere il debito stato estinto mediante compensazione, il dies a quo del termine decadenziale per il rimborso decorre dalla data del versamento del saldo.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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