TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24137/2026

deposito 28/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24137CIV

RiscossioneSanzioni tributarie

Principio di diritto

In tema di riscossione tributaria, il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie e degli interessi è quello quinquennale, rispettivamente ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., non trovando applicazione, in mancanza di un accertamento giudiziale degli accessori, il termine decennale previsto per il tributo principale, sicché è erronea l'affermazione, fondata sul principio di unitarietà tra tributi e sanzioni, secondo cui a interessi e sanzioni si applicherebbe il medesimo termine prescrizionale decennale del tributo erariale cui accedono. In tema di riscossione, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, equiparabile all'avviso di mora, è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua mancata impugnazione preclude al contribuente di far valere, in occasione dell'impugnazione di una successiva intimazione relativa alle medesime cartelle, le vicende estintive del credito, quale la prescrizione, maturate anteriormente alla notifica dell'intimazione non contestata; inoltre, l'istanza di rateizzazione del debito tributario, pur non integrando acquiescenza in ordine all'an della pretesa, costituisce riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ., ed è incompatibile con l'allegazione di mancata notifica delle cartelle presupposte.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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