TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23925/2026

deposito 23/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23925CIV

RiscossioneSanzioni tributarie

Principio di diritto

In tema di cessione d'azienda avvenuta in frode ai crediti tributari, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, non trova applicazione la limitazione della responsabilità del cessionario ai soli debiti inerenti al ramo d'azienda ceduto, né i limiti quantitativi e temporali previsti per la cessione conforme a legge, sicché il cessionario risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari del cedente, restando irrilevante, a tal fine, il rilascio del certificato negativo dei carichi fiscali pendenti. Poiché il cessionario non è soggetto passivo del tributo, l'obbligo di motivazione della cartella (o dell'intimazione di pagamento) a lui notificata è assolto mediante il riferimento all'art. 14 cit., senza necessità di preventiva notifica al cessionario dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del cedente. Inoltre, in materia di riscossione tributaria, in ragione della specialità della disciplina rispetto a quella civilistica, la tempestiva notificazione della cartella di pagamento ad uno dei condebitori solidali impedisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, il verificarsi della decadenza anche nei confronti degli altri obbligati in solido, ancorché ad essi non notificata, trovando applicazione analogica l'art. 1310, comma 1, c.c.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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