Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23913/2026
Fiscalità internazionaleAgevolazioni e crediti d'imposta
Principio di diritto
In tema di definizione agevolata dei versamenti sospesi ai sensi dell'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, il giudice di merito, chiamato a verificare l'accesso al beneficio, non può limitarsi ad affermare genericamente l'idoneità della documentazione prodotta a dimostrare il regolare pagamento rateale, dovendo invece accertare, con motivazione analitica e non meramente globale, che l'ammontare dovuto sia stato effettivamente corrisposto per ogni singola rata, costituendo tale verifica presupposto indispensabile per l'accesso al beneficio agevolativo; con riguardo, poi, all'IVA relativa ai medesimi periodi, la misura agevolativa di cui al citato art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 non è applicabile, in quanto, alla luce della Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 e dei principi enunciati dalla Corte di giustizia UE (sentenza 15 luglio 2015, causa C-82/14, Agenzia delle Entrate c. Nuova Invincibile), essa si pone in contrasto con il principio di neutralità fiscale, non consentendo la riscossione integrale dell'imposta dovuta nel territorio nazionale, sicché va disapplicata quanto all'IVA, mentre per l'IRPEF e l'IRAP occorre accertare, secondo l'onere probatorio a carico del contribuente, la conformità del beneficio individuale al regolamento de minimis o, in difetto, la sussistenza delle condizioni di compatibilità con il mercato interno ex art. 107, par. 2, lett. b), TFUE indicate dalla medesima Decisione della Commissione.