TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23882/2026

deposito 22/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23882CIV

RiscossioneSanzioni tributarie

Principio di diritto

In tema di responsabilità solidale del cessionario d'azienda per i debiti tributari del cedente, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, la presunzione legale di cessione in frode al fisco, prevista dal comma 5 della citata disposizione, opera quando il trasferimento dell'azienda sia stato effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante a carico del cedente, senza che sia necessario che tale violazione riguardi specificamente i tributi oggetto dell'atto di riscossione notificato al cessionario, rilevando esclusivamente il rapporto cronologico tra la constatazione della violazione e la cessione; ne consegue che il giudice di merito, ai fini dell'applicazione della presunzione, deve tener conto di ogni notifica di atto di accertamento relativo a violazione penalmente rilevante intervenuta nei sei mesi antecedenti la cessione, indipendentemente dalla relazione con il debito oggetto di recupero. Inoltre, l'avviso di intimazione di pagamento emesso ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 nei confronti del cessionario responsabile solidale ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 è adeguatamente motivato quando richiami la disciplina della responsabilità solidale e gli atti presupposti notificati al cedente, non essendo necessaria l'esplicita enunciazione, nell'atto di riscossione, degli elementi dimostrativi della frode, la cui allegazione e prova appartiene al giudizio di merito.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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