Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23850/2026
Agevolazioni e crediti d'impostaImposta di registro e indirette
Principio di diritto
In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della «prima casa», i benefici fiscali spettano anche nel caso di accorpamento di più unità immobiliari finitime costituenti nel loro insieme un'unica abitazione, purché entro il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dei poteri di accertamento, si verifichi l'effettiva unificazione di dette unità immobiliari, il cui onere probatorio grava sul contribuente, senza necessità che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all'accatastamento (fusione catastale) dell'unica unità abitativa così realizzata, poiché tale adempimento catastale costituisce mero elemento probatorio dell'accorpamento e non integra una condizione autonoma e ulteriore ai fini della spettanza del beneficio.