TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23237/2026

deposito 15/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23237CIV

Agevolazioni e crediti d'impostaRimborsi

Principio di diritto

In tema di agevolazioni tributarie in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, il rimborso del 90% delle imposte versate, previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, non spetta ai soggetti che svolgono attività d'impresa intesa nell'accezione eurounitaria - comprensiva anche del professionista lavoratore autonomo - quale entità che, indipendentemente dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica consistente nell'offrire beni e servizi, costituendo il beneficio aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi della decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, salvo che il beneficio individuale risulti in linea con il regolamento "de minimis" applicabile; ne consegue che l'attività svolta dall'amministratore di una società di capitali, quale componente del relativo consiglio di amministrazione, qualora ricondotta a quella da lavoro autonomo, può essere considerata, all'esito di un accertamento in fatto demandato in via esclusiva al giudice di merito, alla stregua dell'attività d'impresa così intesa, ai fini della spettanza dei benefici di cui al citato art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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