Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23182/2026
RiscossioneStatuto del contribuente e principi generali
Principio di diritto
In tema di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, la comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, nella formulazione applicabile ratione temporis, è dovuta soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, e non quando l'iscrizione a ruolo derivi dal mero riscontro, sulla base dei dati dichiarativi e dell'anagrafe tributaria, di omessi versamenti, crediti già utilizzati, eccedenze non riportabili o compensazioni non coerenti con quanto dichiarato, sicché in tali ipotesi la mancata ricezione della comunicazione non determina la nullità della cartella di pagamento; né la spontanea predisposizione e spedizione della comunicazione da parte dell'Ufficio, ove non imposta dalla legge, vale a trasformare un adempimento facoltativo in requisito di validità dell'iscrizione a ruolo.