Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23169/2026
RiscossioneSanzioni tributarie
Principio di diritto
In tema di riscossione dei tributi nei confronti di società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ove il termine di pagamento del tributo sia scaduto anteriormente al decreto di ammissione alla procedura, il commissario straordinario non può opporre le regole del concorso, sicché le sanzioni e gli interessi relativi al debito d'imposta, sorto quando l'impresa era ancora in bonis, sono dovuti e vanno ammessi al passivo, con il solo limite del pagamento in moneta concorsuale; qualora, invece, il termine di pagamento non fosse ancora scaduto alla data di apertura della procedura, non può imputarsi al debitore né agli organi della procedura alcuna colpevole inadempienza ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, di modo che è dirimente accertare, con riferimento alla data del decreto ministeriale di ammissione alla procedura, se la società fosse già inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte dichiarate.