TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23144/2026

deposito 14/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23144CIV

Agevolazioni e crediti d'impostaRimborsi

Principio di diritto

In tema di condono fiscale ex art. 16 della legge n. 289 del 2002, il diritto alla restituzione delle somme già corrisposte in corso di causa ed eccedenti quelle dovute per la definizione agevolata spetta al contribuente esclusivamente in caso di soccombenza totale dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi di merito, e non anche in ipotesi di soccombenza parziale, ancorché prevalente, atteso che, fuori dai casi di soccombenza previsti dal comma 1, lett. b), della medesima disposizione, vale il principio generale di non restituzione delle somme versate in eccedenza, coerente con la natura del condono quale forma atipica e definitiva di chiusura del rapporto tributario, sottratta alla logica dell'esatto accertamento dell'imponibile; né rileva, in senso contrario, il contenuto di una circolare ministeriale (nella specie, la circolare n. 12/E del 2003), non costituendo le circolari fonte di diritti e obblighi per il contribuente, il quale non può invocarne il contenuto per rimettere in discussione la libera scelta di adesione al condono.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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