TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22897/2026

deposito 08/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22897CIV

Imposta di registro e indirette

Principio di diritto

In tema di imposta di registro, la scrittura privata non autenticata recante ricognizione di debito, avendo natura di mera dichiarazione di scienza a carattere ricognitivo di una situazione debitoria già esistente, inidonea a modificare la sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive e del creditore che la riceve, non ha per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale e, pertanto, non è assoggettabile all'imposta proporzionale né ai sensi dell'art. 3, parte prima, né dell'art. 9, parte prima, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, bensì all'imposta in misura fissa, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte seconda, della medesima Tariffa; né integra "caso d'uso", ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986, il deposito della scrittura a fini probatori nell'ambito di un procedimento giudiziario contenzioso, quale il procedimento monitorio.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.