Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22897/2026
Imposta di registro e indirette
Principio di diritto
In tema di imposta di registro, la scrittura privata non autenticata recante ricognizione di debito, avendo natura di mera dichiarazione di scienza a carattere ricognitivo di una situazione debitoria già esistente, inidonea a modificare la sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive e del creditore che la riceve, non ha per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale e, pertanto, non è assoggettabile all'imposta proporzionale né ai sensi dell'art. 3, parte prima, né dell'art. 9, parte prima, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, bensì all'imposta in misura fissa, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte seconda, della medesima Tariffa; né integra "caso d'uso", ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986, il deposito della scrittura a fini probatori nell'ambito di un procedimento giudiziario contenzioso, quale il procedimento monitorio.