TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22753/2026

deposito 06/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22753CIV

Sanzioni tributarieRiscossione

Principio di diritto

In tema di visto di conformità infedele rilasciato dal Responsabile dell'Assistenza Fiscale, la responsabilità prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel testo, applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6 del d.lgs. n. 175 del 2014 – in forza del quale, in caso di visto infedele relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'art. 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – ha funzione anche punitiva e non meramente risarcitoria, sicché, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 241 del 1997, la competenza alla contestazione della violazione e all'iscrizione a ruolo delle relative somme appartiene inderogabilmente alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e non alla direzione provinciale che ha eseguito il controllo formale, con la conseguenza che l'atto compiuto in violazione di tale attribuzione, ove il vizio sia stato tempestivamente dedotto in primo grado, è illegittimo e determina la nullità della cartella di pagamento emessa nei confronti del trasgressore.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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