TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22751/2026

deposito 06/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22751CIV

Sanzioni tributarieRiscossione

Principio di diritto

In tema di sanzioni per visto di conformità infedele, la responsabilità – prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel testo vigente ratione temporis a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6 del d.lgs. n. 175 del 2014 – dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164, ha una funzione anche punitiva e non meramente risarcitoria, sicché, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 241 del 1997, la competenza alla contestazione della violazione e all'iscrizione a ruolo, nei confronti di tali soggetti, della somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ex art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, appartiene inderogabilmente alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore – e non alla direzione provinciale che ha eseguito il controllo formale della dichiarazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 – con la conseguenza che la violazione di tale attribuzione, ove tempestivamente dedotta, determina la nullità della cartella di pagamento emessa dall'ufficio incompetente.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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