TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22749/2026

deposito 06/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22749CIV

Sanzioni tributarieRiscossione

Principio di diritto

In tema di sanzioni per visto di conformità infedele, la responsabilità – prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel testo vigente ratione temporis a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6 del d.lgs. n. 175 del 2014 – dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, ha una funzione anche punitiva, sicché, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 241 del 1997, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei suddetti soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata in favore della direzione provinciale, pena la nullità della cartella di pagamento emessa in violazione di tale attribuzione.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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