Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22730/2026
Agevolazioni e crediti d'impostaSanzioni tributarie
Principio di diritto
In tema di aiuti di Stato in regime "de minimis", il limite di Euro 200.000,00 nel triennio introdotto dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione si applica, ai sensi dell'art. 6 del medesimo Regolamento, soltanto con decorrenza dal 1° gennaio 2007, sicché, per le annualità d'imposta anteriori, cui si applica il previgente limite di Euro 100.000,00 fissato dall'art. 2 del Regolamento CE n. 69 del 2001, non è configurabile alcuna obiettiva incertezza normativa idonea ad escludere l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000, dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Né trova applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997, giacché l'esposizione in dichiarazione del diritto ad un'agevolazione non riconoscibile incide sulla determinazione della base imponibile e sull'ammontare dell'imposta dovuta, fermo restando che non incorre nel vizio di ultrapetizione, ex art. 112 c.p.c., il giudice che accolga la domanda chiaramente articolata dalla parte sul fondamento di una disciplina normativa vigente, ancorché da questa non espressamente richiamata.