Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22671/2026
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente, impugnando un'intimazione di pagamento, deduca la prescrizione della pretesa impositiva, la valutazione sull'idoneità degli atti a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. costituisce parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta in giudizio, sicché il contribuente non è tenuto a proporre motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992 per contestare l'esistenza, la notifica o l'efficacia degli atti interruttivi prodotti dall'amministrazione finanziaria al momento della costituzione in giudizio, potendo svolgere tali difese – riconducibili alla questione originariamente prospettata con il ricorso introduttivo – anche mediante memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992. L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha peraltro un contenuto vincolato, dovendo essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché, ai fini della motivazione, è sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, mentre l'eventuale omessa notificazione dell'atto presupposto non integra un vizio di motivazione dell'intimazione, ma determina, al più, la facoltà del contribuente di contestare l'atto presupposto non impugnato.