TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22670/2026

deposito 03/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22670CIV

Principio di diritto

In tema di riscossione mediante ruolo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, e dell'art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, il termine di prescrizione entro cui notificare l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 deve intendersi prorogato di 542 giorni (corrispondenti al periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ove pendente alla data dell'8 marzo 2020 ma non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, e fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia fino al 31 dicembre 2023, ove pendente alla data dell'8 marzo 2020 e in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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