Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22669/2026
Principio di diritto
In tema di recupero della maggiore IVA dovuta a seguito di decadenza dall'agevolazione "prima casa" per rivendita dell'immobile prima del decorso del quinquennio, la normativa di riferimento va individuata in quella propria dell'imposta di registro, atteso che l'agevolazione (IVA al 4%) è prevista da una disposizione (d.P.R. n. 633 del 1972, Tab., parte II, n. 21) che richiama espressamente la disciplina di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, sicché, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, al recupero del credito tributario non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, bensì il termine decennale di prescrizione ex art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, restando invece fermo, per le sanzioni e per gli interessi, il termine quinquennale di prescrizione previsto, rispettivamente, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.