TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22668/2026

deposito 03/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22668CIV

Principio di diritto

In tema di riscossione a mezzo ruolo, la caducazione ex lege delle partite iscritte a ruolo, conseguente all'inerzia dell'agente della riscossione sull'istanza presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 1, comma 538, della legge n. 228 del 2012 (nel testo modificato dal d.lgs. n. 159 del 2015), costituisce fatto estintivo sopravvenuto della pretesa che, ove maturato dopo la proposizione del ricorso introduttivo, è tempestivamente deducibile nelle controdeduzioni in appello e deve essere esaminato dal giudice del gravame, il quale non può limitarsi a dichiararne la tardività. Peraltro, non ogni e qualsivoglia istanza presentata evocando l'art. 1, comma 538, citato è idonea a determinare, nei casi previsti dall'art. 1

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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