Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22649/2026
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario, la preclusione all'utilizzo in sede giudiziaria dei documenti non esibiti in sede amministrativa, prevista dall'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 – da interpretarsi in coerenza con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. – presuppone che vi sia stata una specifica richiesta dei documenti da parte degli agenti accertatori, non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di quanto non richiesto; ne consegue che il giudice di merito, ai fini della dichiarazione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dal contribuente solo in sede contenziosa, è tenuto ad accertare in fatto se, con il questionario somministrato al contribuente, l'Amministrazione finanziaria abbia specificamente richiesto i documenti poi prodotti in giudizio.