Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22637/2026
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, il giudizio di rinvio ex art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 – norma che presenta significativi elementi di specialità rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 392 cod. proc. civ., prevedendo l'inammissibilità nella sola ipotesi di mancata produzione della copia autentica della sentenza di cassazione e stabilendo che le parti conservano la stessa posizione processuale del procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata, senza poter formulare richieste diverse da quelle già prese – non costituisce un giudizio autonomo, bensì la prosecuzione, a carattere "chiuso", della precedente fase di appello riattivata per effetto della pronuncia rescindente, sicché l'atto di riassunzione ha natura di mero impulso processuale idoneo a ricollocare le parti nella posizione già assunta nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata. Ne consegue che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio ad opera dell'originario appellante non determina l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 cod. proc. civ., né può essere intesa quale rinuncia all'impugnazione, dovendo il giudice di rinvio provvedere sulla domanda originaria indipendentemente dall'assunzione di specifiche conclusioni da parte del soggetto non riassumente.