TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22618/2026

deposito 02/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22618CIV

Principio di diritto

In tema di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), l'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013 – che, per effetto dell'art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011, disciplina, a decorrere dal 1° maggio 2013, un tributo proprio della Regione, non riconducibile al modello di imposta ambientale in senso stretto bensì a un modello di fiscalità con lata funzione ambientale – non si pone in contrasto né con la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002, priva di carattere "self-executing" per carenza di dettagliatezza in materia fiscale e, dunque, inidonea a fondare un obbligo di disapplicazione della norma interna, né con gli artt. 3, 41, 53 e 117 Cost., rientrando nella non irragionevole discrezionalità del legislatore l'individuazione degli esercenti di aeromobili quali soggetti passivi sulla base di indici – numero di decolli e atterraggi, tonnellaggio e rumorosità degli aeromobili – rivelatori di una capacità contributiva anche non strettamente reddituale, in coerenza con il principio "chi inquina paga". Inoltre, il limite tariffario massimo di euro 0,50 introdotto dall'art. 13, comma 15-bis, del d.l. n. 145 del 2013, conv. in l. n. 9 del 2014, non ha natura di norma di interpretazione autentica e, in ossequio al principio di irretroattività di cui all'art. 11 disp. prel. c.c. e agli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, della l. n. 212 del 2000, opera solo per l'av

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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