TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22574/2026

deposito 01/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22574CIV

Principio di diritto

In tema di accertamento con adesione, poiché la presentazione dell'istanza di definizione determina, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, la sospensione per novanta giorni del termine di impugnazione di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, la prova della tempestività del ricorso si estende alla prova del fatto generativo della sospensione, sicché il contribuente che deduca in sede di legittimità l'erronea declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo ha l'onere, a pena di inammissibilità del motivo per difetto di specificità, di allegare non solo di aver presentato l'istanza di adesione, ma anche di indicare in quale grado del processo e con quale atto processuale la documentazione attestante l'avvio del procedimento sia stata depositata in giudizio. Ove, peraltro, tale documentazione risulti prodotta nel giudizio di merito e il giudice d'appello abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso originario "in assenza di accertamento con adesione", la relativa statuizione integra un errore percettivo censurabile esclusivamente con il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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