Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22572/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, l'aliquota agevolata del 10 per cento prevista dal n. 123 della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 trova applicazione esclusivamente con riferimento al rapporto intercorrente tra gli organizzatori delle manifestazioni e gli spettatori, mentre quella di cui al n. 119 della medesima Tabella è riservata ai soli contratti di scrittura, vale a dire agli accordi tra organizzatori ed artisti per l'esecuzione dello spettacolo aventi ad oggetto una prestazione artistica intesa come performance personale, connotata da intuitus personae e da speciali competenze e abilità intellettuali e/o fisiche in campo artistico, con esclusione delle prestazioni prossime e connesse all'attività artistica ma autonome e differenti per natura, contenuto e modalità di esecuzione. In tema di accertamento induttivo conseguente ad omessa dichiarazione, la violazione degli obblighi formali di contabilità e di dichiarazione non preclude di per sé l'eserc