Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22570/2026
Principio di diritto
In tema di accertamento delle imposte sui redditi nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci, in proporzione alle rispettive quote, degli utili extracontabili accertati in capo alla società – che si fonda sulla coesistenza della ristrettezza della base partecipativa, intesa quale particolare intensità dell'affectio societatis, e dell'accertamento di utili extracontabili in capo alla società, senza che sia necessario che il socio ricopra ruoli gestori o direttivi, essendo sufficiente la sua appartenenza alla compagine sociale in assenza di azioni concrete di conflitto con la società o i suoi amministratori – opera ogniqualvolta nelle dichiarazioni fiscali relative ad una determinata annualità non si dia rilievo ad un elemento patrimoniale positivo suscettibile di aumentare il reddito imponibile, e dunque anche nel caso di omessa indicazione in dichiarazione delle quote costanti della plusvalenza rateizzata ai sensi dell'art. 86, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, ancorché la plusvalenza sia stata dichiarata e iscritta in bilancio nell'anno di realizzo, salva la prova contraria a carico del socio, che deve consistere non nella prova negativa della mancata percezione, bensì nella prova positiva della destinazione impressa agli utili medesimi, restando altresì esclusa la doppia imposizione per inapplicabilità dell'art. 47 Tuir, riferibile ai soli utili dichiarati e oggetto di delibera assembleare di distribuzione, e ferma l'operatività della presunzione anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992.