TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22564/2026

deposito 01/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22564CIV

Principio di diritto

In tema di imposta di registro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune di investimento immobiliare — in quanto apporto meramente strumentale in regime di segregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato ed eterodeterminato — non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e, pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari previsti dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, tassati in misura proporzionale, dovendosi escludere che la disciplina prevista per tali atti dall'art. 7 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, come richiamata dall'art. 9 del d.l. n. 351 del 2001, abbia carattere agevolativo, trattandosi invece di disciplina ordinaria e strutturale, come tale non incisa dall'effetto abrogativo delle agevolazioni disposto dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011, riferibile alle sole agevolazioni in senso stretto e tipico.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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