Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22563/2026
Principio di diritto
In tema di imposta di registro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune di investimento – in quanto apporto meramente strumentale in regime di segregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato ed eterodeterminato – non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e, pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale; ne consegue che la disciplina prevista per gli atti di dotazione dei fondi comuni di investimento immobiliare dall'art. 7 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, come richiamata dall'art. 9 del d.l. n. 351 del 2001, avendo carattere di regime ordinario e strutturale e non di agevolazione fiscale, non è stata incisa dall'intervento abrogativo di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011, riferibile alle sole agevolazioni in senso stretto e tipico.