Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22562/2026
Principio di diritto
In tema di imposta di registro, l'atto di apporto di beni immobili ad un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso — in quanto conferimento meramente strumentale alla costituzione di un patrimonio separato, destinato e vincolato al perseguimento dell'esclusivo interesse dei partecipanti, a fronte del quale l'apportante acquisisce non un prezzo-corrispettivo ma quote di partecipazione aventi natura di strumenti finanziari — non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e non è pertanto assimilabile agli atti traslativi di diritti reali immobiliari a titolo oneroso di cui all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, soggetti ad imposizione proporzionale, restando assoggettato all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 7 della Tabella allegata al medesimo d.P.R., come richiamato dall'art. 9 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351. Tale ultima disposizione, infatti, integrando lo statuto fiscale complessivo, ordinario e sistematico dei fondi comuni di investimento immobiliare, e non già un'agevolazione in senso stretto e tipico, non è stata incisa dall'effetto abrogativo delle agevolazioni ed esenzioni disposto dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, trovando la differenziazione di regime legittimazione, anche ex art. 53 Cost., nelle caratteristiche originali ed intrinseche dell'istituto.