Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22561/2026
Principio di diritto
In tema di imposta di registro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune di investimento – in quanto apporto meramente strumentale in regime di segregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato ed eterodeterminato – non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e, pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari previsti dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, tassati in misura proporzionale. Ne consegue che la disciplina dettata, per tali atti di apporto, dall'art. 7 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, come richiamata dall'art. 9 del d.l. n. 351 del 2001, avendo natura di regime ordinario e strutturale – e non di agevolazione in senso stretto – non è stata abrogata dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e illegittimità delle sanzioni commisurate all'imposta proporzionale.