Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22544/2026
Principio di diritto
In tema di IRAP, le deduzioni dalla base imponibile relative al costo del lavoro (cd. riduzione del cuneo fiscale) previste dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296, sono precluse alle sole imprese che svolgono attività regolamentata (cc.dd. public utilities) in presenza del concorso di entrambi i presupposti della "concessione" – la quale, a differenza dell'appalto, si caratterizza per il trasferimento in capo all'affidatario del rischio operativo di natura economica legato alla gestione del servizio, remunerato essenzialmente mediante riscossione presso l'utenza – e della "tariffa" remunerativa, ossia capace di generare un profitto perché determinata tenendo conto del costo fiscale dell'IRAP, sì da evitare una sovracompensazione in coerenza con la decisione della Commissione Europea C (2007) n. 4133 del 12 ottobre 2007; ne consegue che, ai fini dell'esclusione dal beneficio, non è sufficiente né la permanenza in capo alla pubblica amministrazione affidante di poteri di controllo sul soggetto privato in ragione dell'interesse pubblico sotteso – circostanza anzi in contrasto con il trasferimento del rischio d'impresa – né una tariffa meramente tesa a garantire, anche mediante integrazioni erogate dagli enti pubblici, l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, dovendo il giudice di merito accertare in concreto, alla luce delle disposizioni dello specifico contratto, l'effettiva traslazione del rischio e la remuneratività della tariffa.