TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22542/2026

deposito 01/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22542CIV

Principio di diritto

In tema di IRAP, l'esclusione dal beneficio della deduzione forfettizzata del costo del lavoro (c.d. "cuneo fiscale"), prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296, per le imprese operanti "in concessione e a tariffa" nei settori regolamentati (cc.dd. public utilities), tra cui quello dei trasporti, postula il necessario concorso di entrambi i presupposti, dovendosi intendere per concessione – in coerenza con la giurisprudenza unionale e con la decisione della Commissione Europea C (2007) n. 4133 del 12 ottobre 2007 – il rapporto in cui il corrispettivo consiste nel diritto di gestire il servizio con effettivo trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario, e per tariffa quella "remunerativa", ossia fissata dalla pubblica amministrazione in misura tale da generare un profitto tenendo conto del costo fiscale dell'IRAP, sì da variare al variare di quest'ultimo, onde evitare una sovracompensazione. Ne consegue che, ai fini dell'esclusione dall'agevolazione, non è sufficiente né la mera permanenza in capo alla pubblica amministrazione affidante di poteri di controllo sul soggetto privato in ragione dell'interesse pubblico sotteso, né una tariffa che, anche mediante integrazioni erogate dagli enti pubblici, tenda soltanto a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, occorrendo invece la verifica in concreto, alla stregua delle disposizioni del contratto specifico oggetto di controversia, del trasferimento del rischio d'impresa e della remuneratività della tariffa.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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