Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22531/2026
Principio di diritto
In tema di revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è denunciabile con il rimedio revocatorio allorché il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, dovendosi ritenere tale anche il fatto pacifico tra le parti, la cui erronea supposizione da parte del giudice rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti e, a maggior ragione, da entrambe nei gradi di merito, sicché in tal caso il vizio esula dal perimetro revocatorio e va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 360, nn. 4 o 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. In tema di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., l'atto interruttivo, pur non richiedendo formule solenni, deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e una richiesta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto — potendo assumere tale valenza la comunicazione al debitore ceduto dell'avvenuta risoluzione della cessione del credito che individui i crediti, il creditore e le modalità di pagamento — e l'apprezzamento del relativo contenuto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.