Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22521/2026
Principio di diritto
In tema di agevolazioni tributarie in favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi, la definizione automatica prevista dall'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006 per i contribuenti interessati dagli eventi vulcanici e sismici verificatisi nella provincia di Catania nel 2002 non è, in linea di principio, applicabile ai soggetti che svolgono attività d'impresa, atteso che la decisione della Commissione europea C/2015, 5549 final del 14 agosto 2015 – la quale, quale atto vincolante ai sensi dell'art. 288 TFUE, costituisce ius superveniens immediatamente applicabile, cui il giudice nazionale, anche di legittimità, deve dare attuazione pure d'ufficio, se del caso disapplicando la normativa interna contrastante – ha qualificato tali misure come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, in violazione dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE; ne consegue che spetta al giudice di merito accertare, con onere della prova a carico del contribuente richiedente il beneficio, se l'aiuto individuale rientri nella soglia del regime cd. de minimis – da valutarsi con riferimento all'ammontare massimo totale degli aiuti fruiti nel triennio e con esclusione integrale del beneficio in caso di superamento – ovvero se ricorrano le condizioni di compatibilità ex art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che postulano un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa, avente sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento, e l'aiuto concesso, con esclusione di ogni sovracompensazione e di ogni cumulo con altre misure compensative dei medesimi danni.