TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22520/2026

deposito 01/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22520CIV

Principio di diritto

In tema di condono fiscale, la regolarizzazione delle scritture contabili prevista dall'art. 14, comma 5, della l. n. 289 del 2002 ha ad oggetto, alla luce dell'univoco tenore letterale della disposizione, le "attività in precedenza omesse o parzialmente omesse", nozione che include non soltanto i beni nella loro consistenza materiale, ma qualunque posta attiva dello stato patrimoniale (art. 2424 cod. civ.), ivi compresi i crediti e le sopravvenienze attive derivanti dall'eliminazione di passività inesistenti, con conseguente assoggettamento dei relativi valori o maggiori valori iscritti all'imposta sostitutiva del 6 per cento, fermo restando che il beneficio presuppone – come si evince sistematicamente dal comma 3 del medesimo articolo – l'esistenza effettiva del credito regolarizzato, non essendo ammessa la regolarizzazione di poste attive fittizie, inesistenti o artificiose, e nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio. Il principio di continuità dei bilanci va inoltre coordinato con quello di autonomia di ciascun periodo di imposta, sicché non è ostativo all'accertamento relativo all'annualità in contestazione il mancato esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del potere accertativo in ordine ai periodi d'imposta pregressi nei quali le medesime poste risultavano già iscritte.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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