Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22504/2026
Principio di diritto
In tema di imposte ipotecarie e catastali, la cessione di un terreno sul quale insiste un fabbricato, ancorché destinato alla demolizione, non può essere riqualificata come cessione di area edificabile — con conseguente assoggettamento ad IVA e applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, e della nota all'art. 1 della tariffa allegata — sulla base della mera intenzione delle parti di demolire l'edificio per sfruttarne l'ulteriore capacità edificatoria, trattandosi di evento futuro, eventuale e rimesso alla potestà dell'acquirente, che non può assumere rilevanza prevalente rispetto alle risultanze oggettive dell'operazione immobiliare; ne consegue che, in assenza di una specifica pattuizione che imponga al venditore, nei confronti dell'acquirente, l'obbligo di eseguire la demolizione — non rilevando né la presentazione della SCIA per la futura demolizione né l'inizio dei lavori demolitori da parte dell'alienante — la compravendita deve essere qualificata come cessione di fabbricato, soggetta alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 347 del 1990 e dell'art. 1 della tariffa allegata.