TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22495/2026

deposito 30/06/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22495CIV

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, il criterio della "ragione più liquida" non consente al giudice di merito di ritenere assorbite le questioni preliminari ritualmente proposte e coltivate dal contribuente (nella specie, difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, violazione dell'obbligo del contraddittorio procedimentale ed esenzione dal tributo) allorché il ricorso sia rigettato nel merito — e non accolto per altra ragione — sicché l'omesso esame di tali questioni integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 276, secondo comma, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché, in conseguenza, il vizio di motivazione per assenza della stessa, censurabili in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

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