Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22490/2026
Principio di diritto
In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. Ne consegue che, ove il riclassamento sia intervenuto soltanto per modificare la classe – la quale costituisce espressione di un giudizio tecnico sul valore economico del bene, siccome basato, ai sensi dell'art. 9 del r.d.l. n. 652/1939, sulla stima della rendita lorda media ordinaria ritraibile dall'unità immobiliare – è sufficiente, ai fini motivazionali, la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, senza necessità di allegazione degli atti richiamati nell'avviso.