Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22479/2026
Principio di diritto
In tema di notificazione degli atti di impugnazione, qualora un primo tentativo di notifica dell'atto di appello non sia andato a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la questione rilevante non è quella della qualificazione della notifica non perfezionata in termini di inesistenza o nullità, bensì quella della tempestività della ripresa del procedimento notificatorio, dovendo il giudice accertare — secondo il principio enunciato da Cass., Sez. Un., n. 14594/2016 — se la parte, appreso dell'esito negativo, si sia attivata con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e abbia svolto con tempestività gli atti necessari al suo completamento, entro il limite temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova. In tale ipotesi, non rileva che la notifica si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame, non potendo ridondare a danno del notificante la violazione dei doveri dell'agente notificatore, sicché l'impugnazione deve ritenersi tempestivamente proposta, con retroazione dei suoi effetti al momento della prima notificazione.