Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22478/2026
Principio di diritto
In tema di agevolazioni fiscali per le società e associazioni sportive dilettantistiche, ai fini della fruizione del regime agevolato in materia di imposte dirette e di IVA previsto dalla legge n. 398 del 1991, incombe sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 1 della medesima legge, tra cui il mancato superamento del plafond dei proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciale, al quale i proventi da sponsorizzazione concorrono soltanto ove le relative prestazioni integrino, ai sensi dell'art. 148, comma 4, t.u.i.r., attività di pubblicità commerciale, dovendosi distinguere – non essendo le sponsorizzazioni automaticamente riconducibili a tale nozione – a seconda che la prestazione resa dal sodalizio sportivo generi per lo sponsor una diretta aspettativa di ritorno commerciale, tale da instaurare un nesso di corrispettività, ovvero costituisca per quest'ultimo una mera spesa di rappresentanza, restando irrilevante, a tal fine, la destinazione dei proventi alle finalità istituzionali dell'ente.