Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22476/2026
Principio di diritto
In tema di agevolazioni tributarie in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, ai fini della fruizione del regime speciale previsto, in materia di imposte dirette e di IVA, dalla legge n. 398 del 1991 (applicabile anche alle società sportive dilettantistiche ex art. 90, comma 1, legge n. 289 del 2002), incombe sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 della medesima legge, tra i quali il mancato superamento dell'ammontare massimo dei proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciale, al quale i proventi da sponsorizzazione possono concorrere soltanto ove integrino, ai sensi dell'art. 148, comma 4, t.u.i.r., prestazioni di pubblicità commerciale, ossia prestazioni ricollegate a una diretta aspettativa di ritorno commerciale per lo sponsor, tale da generare un nesso di corrispettività, e non mere spese di rappresentanza; a tal fine rileva, pertanto, non la destinazione dei proventi delle sponsorizzazioni alle finalità proprie del sodalizio sportivo, bensì la qualificabilità delle relative prestazioni in termini di pubblicità commerciale.