Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22474/2026
Principio di diritto
In tema di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), l'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013 non si pone in contrasto né con la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002 — trattandosi di direttiva priva di auto-esecutività per carenza di dettagliatezza e di indicazioni specifiche in materia fiscale, con conseguente insussistenza di un obbligo di disapplicazione della norma tributaria interna da parte del giudice nazionale — né con gli artt. 3 e 53 Cost., rientrando l'individuazione degli esercenti di aeromobili quali soggetti passivi nella non irragionevole discrezionalità del legislatore, atteso che, a partire dal 1° maggio 2013 e per effetto dell'art. 8 d.lgs. n. 68 del 2011, detta imposta ha natura di tributo proprio della Regione — non più derivato — riconducibile a un modello di fiscalità con lata funzione ambientale e non a un'imposta ambientale in senso stretto, che la Regione disciplina con piena discrezionalità quanto a presupposto, soggetti passivi, aliquote, accertamento e riscossione, nel rispetto dei principi costituzionali ed eurounitari e ferma restando l'aliquota massima di cui all'art. 13, comma 15-bis, d.l. n. 145 del 2013, risultando altresì irrilevante, ai fini della legittimità del tributo, la destinazione del gettito, anche solo indennitaria, in favore delle popolazioni contigue agli aeroporti.