TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22474/2026

deposito 30/06/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:22474CIV

Principio di diritto

In tema di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), l'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013 non si pone in contrasto né con la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002 — trattandosi di direttiva priva di auto-esecutività per carenza di dettagliatezza e di indicazioni specifiche in materia fiscale, con conseguente insussistenza di un obbligo di disapplicazione della norma tributaria interna da parte del giudice nazionale — né con gli artt. 3 e 53 Cost., rientrando l'individuazione degli esercenti di aeromobili quali soggetti passivi nella non irragionevole discrezionalità del legislatore, atteso che, a partire dal 1° maggio 2013 e per effetto dell'art. 8 d.lgs. n. 68 del 2011, detta imposta ha natura di tributo proprio della Regione — non più derivato — riconducibile a un modello di fiscalità con lata funzione ambientale e non a un'imposta ambientale in senso stretto, che la Regione disciplina con piena discrezionalità quanto a presupposto, soggetti passivi, aliquote, accertamento e riscossione, nel rispetto dei principi costituzionali ed eurounitari e ferma restando l'aliquota massima di cui all'art. 13, comma 15-bis, d.l. n. 145 del 2013, risultando altresì irrilevante, ai fini della legittimità del tributo, la destinazione del gettito, anche solo indennitaria, in favore delle popolazioni contigue agli aeroporti.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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