Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22472/2026
Principio di diritto
In tema di regolamentazione delle spese di lite, integra il vizio di omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c., la totale mancanza di qualsivoglia provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, sulla domanda di liquidazione delle spese dei pregressi gradi di merito, mentre è affetta da nullità per motivazione meramente apparente, in quanto inferiore al "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., la statuizione di compensazione delle spese fondata su un generico riferimento alla "controvertibilità delle questioni", non corredato da delucidazioni idonee a delinearne il reale significato, siccome recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.