Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22455/2026
Principio di diritto
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione fiscale affetta da errori di fatto o di diritto dai quali possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, restando il limite temporale di cui all'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell'eventuale credito risultante dalla rettifica; ne consegue che, ove il contribuente alleghi e documenti di aver indicato in dichiarazione ricavi superiori a quelli effettivamente risultanti dalle scritture contabili, di tale circostanza deve tenersi conto, mediante scomputo, in sede di rideterminazione dei maggiori ricavi accertati dall'Amministrazione finanziaria, incorrendo altrimenti il giudice di merito nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.