Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22454/2026
Principio di diritto
In tema di riscossione dei debiti tributari di un'associazione non riconosciuta, alla quale non si applica l'art. 2495 cod. civ. in difetto di iscrizione nel registro delle imprese, la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 cod. civ. – che in materia negoziale è collegata all'attività concretamente svolta in nome e per conto dell'ente – non opera in ambito tributario secondo tale criterio, poiché i debiti d'imposta sorgono non su base negoziale ma "ex lege" al verificarsi del relativo presupposto, sicché di essi risponde solidalmente, tanto per il tributo quanto per le sanzioni, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di relativa investitura, potendo la pretesa essere legittimamente fatta valere nei confronti dell'ultimo legale rappresentante anche dopo l'estinzione dell'ente, senza che la mancata tenuta degli adempimenti contabili e dichiarativi – gravanti per legge sul presidente – possa costituire elemento presuntivo della sua estraneità alla gestione. In tema di IVA, ove l'Amministrazione finanziaria accerti operazioni imponibili occultate, la ricostruzione della maggiore materia imponibile deve intendersi comprensiva dell'imposta – con conseguente scorporo – soltanto quando il contribuente non abbia la possibilità di esercitare la rivalsa, la quale, ai sensi degli artt. 18 e 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone la riferibilità dell'imposta ad operazioni precise e singolarmente identificabili (con esclusione, in tal caso, dello scorporo), mentre il diritto alla detraz