Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22450/2026
Principio di diritto
In tema di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'avviso di accertamento deve recare, a pena di illegittimità, una motivazione rigorosa – ossia completa, specifica e razionale – che non può risolversi nel mero richiamo agli astratti presupposti normativi o ai provvedimenti amministrativi che hanno giustificato l'avvio della procedura, né nella generica indicazione dello scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, dovendo invece indicare le fonti, i modi e i criteri di rilevazione ed elaborazione dei dati utilizzati, gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona (da individuarsi tra quelli di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998) e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare, così da porre il contribuente in condizione di conoscere ex ante le ragioni concrete del provvedimento e di controllarne la legittimità. Ne consegue che, essendo la motivazione dell'atto di riclassamento destinata a delimitare l'oggetto dell'eventuale giudizio contenzioso, è preclusa all'Amministrazione la possibilità di addurre in giudizio ragioni diverse o ulteriori rispetto a quelle enunciate nell'atto, sicché incorre in violazione di legge il giudice di merito che ritenga congruamente motivato il riclassamento sulla base di argomentazioni non contenute nell'avviso impugnato ma in un successivo atto processuale dell'Ufficio.