Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22447/2026
Principio di diritto
In tema di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, l'avviso di accertamento deve essere rigorosamente motivato — non potendo la ragione giustificativa consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare né nel generico richiamo ai presupposti normativi della procedura, allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali o ad espressioni di stile avulse dalla situazione concreta — dovendo l'atto indicare le fonti, i modi e i criteri con cui i dati sono stati acquisiti ed elaborati, gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona (da individuarsi tra quelli di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998) e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni concrete del provvedimento e di controllarne e contestarne, sul piano fattuale e giuridico, i presupposti.